15 LUGLIO 2002

SENTENZA N. 1445/2002 DEL T.A.R. TOSCANA, SEZIONE I

 

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 2021/94 proposto dalla Tuttoradio, s.a.s., di Susini Mauro, in persona del legale rappresentante e socio accomandatario Susini Mauro, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Locanto ed elettivamente domiciliata in Firenze, via dei Tavolini 8, presso lo studio dello stesso;

C O N T R O

il Circolo Costruzioni T.T., in persona del direttore pro- tempore; non costituitosi in giudizio;

il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, in persona del ministro pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso il cui ufficio distrettuale di Firenze è per legge domiciliato;

la Radio Subasio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ignazio Virgilio ed elettivamente domiciliata in Firenze, via Cavour 39, presso lo studio dello stesso, interveniente ad opponendum;

e nei confronti

dell’Ufficio Garante per la radiodiffusione e l’editoria, in persona titolare pro- tempore, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione, del provvedimento prot.903918 notificato il 17 marzo 1994, di rigetto della domanda di concessione per radiodiffusione sonora in ambito locale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per il ministero intimato, nonché dell’interveniente ad opponendum;

Visto l’atto di intervento ad opponendum proposto da Radio Subasio s.r.l.;

Vista la memoria prodotta dalla difesa dell’interveniente;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 24 maggio 2002 il relatore consigliere Maurizio Nicolosi ed

Uditi, altresì, gli avv.ti F. Locanto per Tuttoradio, G. Onano per l’Avvocatura dello Stato e V. Ignazio per Radio Subasio;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso in esame, notificato il 3 maggio 1994 e depositato il 20 maggio seguente, la nominata società ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicati e ne ha chiesto- previa la sospensione (la relativa istanza è stata accolta nei limiti con ordinanza 278/94)- l'annullamento , spese ed onorari vinti , per i seguenti motivi :

Illegittimità costituzionale del regime concessorio previsto dalla legge 223 del 1990 e dalla legge 422 del 1993, in riferimento agli artt.3, 4, 21, 35 e 41 della Costituzione.

L’illegittimità costituzionale delle leggi rubricate risiederebbe nella limitazione al diritto fondamentale della libertà di manifestazione del pensiero dell’individuo con ogni mezzo di diffusione, sancito dall’art.21 della Costituzione, espressione del più grande principio della libertà individuale.

Il diritto del privato che esercita attività di trasmissione di programmi radio- televisivi sarebbe altresì garantito dall’art.41 della Costituzione che tutela l’iniziativa economica, pur consentendone la limitazione per ragioni di utilità sociale.

In tale contesto il dettato dell’art.32 della legge 223 del 1990, che subordina il proseguimento dell’attività di radiodiffusione già operante ad un atto di concessione e non di autorizzazione (previsto solo per che ripete nel territorio italiano programmi esteri), non garantirebbe a tutti i privati l’accesso a tale attività su un piano di parità e si dimostrerebbe irrazionale e contraddittorio.

Ancora, l’irrazionalità delle disposizioni censurate risiederebbe nel “discrimen” operato a danno dei privati che al momento dell’entrata in vigore della legge 223 del 1990 non gestivano alcun impianto di radiodiffusione televisiva e radiofonica e che si vedono privati della possibilità di accedere a tale mercato.

Le leggi rubricate sarebbero inconstituzionali anche per la ragione che la reiterazione di provvedimenti legislativi provvisori e transitori si porrebbe in contrasto con gli artt.4 e 35 della Costituzione.

Costituitasi per il Ministero intimato, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso;vinte spese ed onorari di causa.

Con atto notificato il 16 novembre 1995 e depositato il 21 dicembre seguente ha svolto intervento ad opponendum la società Radio Subasio, che con memoria depositata il 13 maggio 2002 ha sostenuto l’infondatezza delle dedotte censure ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'udienza pubblica del 24 maggio 2002 il ricorso è sato trattenuto in decisione.

D I R I T T O

1) Preliminarmente deve darsi atto dell’inammissibilità   dell’intervento ad opponendum in ragione del tardivo suo deposito in relazione al termine di venti giorni fissato dal secondo comma dell’art. 22 della legge 1034/1971.

2) Tanto preliminarmente rilevato va detto nel merito che la società ricorrente ha dedotto come unico motivo, avverso il provvedimento di disattivazione impugnato, l’illegittimità costituzionale della legge 223 del 1990 e della legge 422 del 1993 che ha convertito in legge il decreto legge 323 del 1993, il cui art.4, comma 3 (al pari dell’art. 2, comma 3) ha subordinato la prosecuzione dell’esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora in ambito locale sino al rilascio della concessione, alla presentazione, entro il 30 novembre 1993, della documentazione attestate il possesso dei requisiti richiesti. La società ricorrente, infatti, ha fatto decorrere i termini senza avere provveduto a tale adempimento.

Il ricorso è, però, infondato essendo manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata in relazione agli artt.3, 4, 21 e 41 della Costituzione.

Innanzi tutto va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale del giudice amministrativo che ha considerato perentorio il termine di cui sopra anche se non espressamente qualificato tale, essendo primario interesse dello Stato quello di addivenire alla riforma del sistema radio televisivo ed alla definitiva assegnazione delle frequenze a favore delle emittenti che già operano in regime di autorizzazione provvisoria. A tale fine, la tempestività degli adempimenti posti a carico dei privati costituisce una prima necessaria tappa per la definizione della posizione delle emittenti stesse (cfr. fra le tante C.S., sez.VI, 1.9.1999 n.1139; 14.4.1999 n.433 le quali hanno tra l’altro collegato la perentorietà al termine stabilito dall’art.32 della legge 223 del 1990, che è stato più volte espressamente prorogato da apposite disposizioni legislative ed evidenziato che la documentazione richiesta con il decreto legge 323 del 1993 attiene a dati specifici aggiornati alla predetta data e non riconducibili tout court  alla documentazione originariamente richiesta dall’art.32 della legge 223 del 1990.

In ordine alla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dedotta,va osservato, poi, che il numero dei soggetti esercenti  gli impianti di radiodiffusione sonora impone una adeguata regolamentazione che salvaguardi la corretta utilizzazione delle frequenze nell’etere, in precedenza marcata da notevoli irregolarità e confusione.

L’esercizio del potere autorizzatorio, che permane pur dopo la sentenza 202 del 1976 della Corte Costituzionale, colloca la posizione giuridica dei soggetti abilitati all’attività di che trattasi (anche nel regime autorizzatorio), nell’ambito degli interessi legittimi e non dei diritti soggettivi, trovando tutela essa nel corretto esercizio del potere medesimo.

I numerosi interventi della Corte Costituzionale, non hanno determinato- come erroneamente ritenuto da parte ricorrente- la liberalizzazione assoluta della radiodiffusione in ambito locale, bensì hanno mantenuto il potere di intervento della P.A.. La concreta possibilità del privato di realizzare l’interesse sotteso all’esplicazione di un’attività rimane pur sempre condizionata nella libera iniziativa economica, dovendo la stessa svolgersi nel rispetto dell’interesse pubblico e degli altri soggetti interessati allo svolgimento della medesima attività, in ciò coerentemente con le limitazioni consentite dal terzo comma dell’art.41 (cfr.C.S., VI, 7.11.1992 n.852; 12.4.1994 n.475). Il confronto poi con la posizione dei soggetti che ripetono e diffondono programmi esteri è inconferente rispetto al parametro dell’art.3, per la diversità delle situazioni disciplinata rispetto ai concessionari che producono e diffondono i loro programmi nel territorio nazionale.

Quanto in ultimo alla perduranza del periodo transitorio dato dai continui provvedimenti legislativi che si sono susseguiti, è sufficiente osservare che la transitorietà della disciplina è stata dettata non solo dalla complessità e difficoltà del graduale passaggio da una situazione irregolare e confusa ad una disciplina a regime conseguente al rilascio delle concessione sotto la vigilanza dell’Autorità del Garante; ma anche dalla necessità di non penalizzare ed anzi agevolare la regolarizzazione di tutte quelle posizioni (come quella della società ricorrente) che operavano in base ad autorizzazioni provvisorie. Se dal mancato adempimento alle procedure previste dall’ulteriore legge di proroga è derivato un danno, la società ricorrente  non può che ascriverlo alla propria esclusiva responsabilità, non potendosi trarre argomento, dall’obbligo di adempiere all’integrazione documentale richiesta, per teorizzare un ingiustificato aggravamento della procedura dettata dal dec.legge 323 del 1993.

 In tale quadro nessuno dei parametri costituzionali richiamati appare violato essendo state garantite nella perentorietà del termine del 30 novembre 1993 pari opportunità a tutti coloro che già operavano in ambito locale nella radiodiffusione.

La coerenza costituzionale delle disposizioni censurate è stata, del resto, più volte affermata dal Consiglio di Stato con la decisione 21.2.1997 n.315 della sesta sezione ed anche dal giudice delle leggi da ultimo con la sentenza 21.10.1998 n.360. con la quale ha espressamente confermato la legittimità costituzionale della legge 422 del 1993.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese, salvo che per l’interveniente, seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata nel dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’intervento proposto dalla Radio Subasio s.r.l.; respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, degli onorari e delle spese di giudizio che liquida in 1000,00 euro.

Spese compensate per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 24 maggio 2002, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Dott. Maurizio NICOLOSI - Presidente f.f., est.

Dott. Vincenti FORENTINO - Consigliere

Dott. Domenico LUNDINI - Consigliere

F.to Maurizio Nicolosi

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore di Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 LUGLIO 2002

Firenze, lì 15 LUGLIO 2002

 

                       IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

                         F.to Mario Uffreduzzi