18 FEBBRAIO 1987

SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, SEZIONE PENALE

(Omissis)

Con querela del 3 giugno 1986 Montagni Mauro, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della S.p.A. Telecentro Toscana, effettuante la diffusione in ambito locale di trasmissione televisive sul canale 64, lamentava l'esplicazione di attività di disturbo eseguita mediante irradiazione sulla stessa frequenza di programmi televisivi da parte di altra emittente privata a partire dal 27 maggio 1986 in dispregio al preuso esercitato da oltre 4 anni su tale banda di frequenza da parte della propria emittente, che - a causa delle dette interferenze - subiva effetti distruttivi dei propri segnali. Precisava elio, a seguito di un accordo in data 23 marzo 1986, aveva ceduto alla soc. TV Internationale Milano, un ramo dell'azienda comprensivo della cennata banda di frequenza e olio, attualmente, sul canale 64 trasmettevano a fasce orarie alternate, i propri programmi sia la propria emittente olio TVI, con ripetizione da parte di quest'ultima del programma estero di Telemontecarlo dalle ore 13 alle ore 01. Il querelante chiedeva procedersi al sequestro delle apparecchiature dell'emittente «Canale 10» avendo identificato nella predetta la società televisiva irradiante i segnali di disturbo in iso-frequenza.

Si accertava che realmente l'emittente indicata diffondeva i propri segnali sulla stessa frequenza utilizzata da TCT e TMC disturbando gravemente le trasmissioni sino a renderle inintelleggibili attraverso un normale televisore.

Il Pretore di Firenze, con decreto del 3 giugno 1986, disponeva in via d'urgenza il sequestro delle apparecchiature dell'emittente disturbante, che era eseguito il giorno successivo. Anche TV Internazionale Milano sporgeva querela
contro il responsabile di Canale 10 lamentando l'oscuramento dei propri programmi e cioè la ripetizione delle trasmissioni di Telemontecarlo.

A seguito di apposita istanza, il Tribunale di Firenze, con ordinanza dell'11 giugno 1986, revocava il sequestro delle apparecchiature di Canale 10, il cui rappresentante - Rocchi Egidio - era tratto al giudizio del Pretore di Firenze per rispondere dei reati specificati in rubrica.

In esito al dibattimento nel corso del quale si costituivano parte civile sia il Montagni in rappresentanza di Telecentro Toscana, sia Barsanti William, in rappresentanza di TV Internationale Milano, ed era disposta perizia tecnica sulla natura delle onde radioelettriche; il Pretore di Firenze pronunciava in data 17 giugno 1986 la sentenza il cui dispositivo è sintetizzato in epigrafe.

Avverso tale decisione proponevano tempestivo appello sia l'imputato che la parte civile Barsanti William.

All'odierno dibattito il Rocchi ha confermato il precedente assunto col quale ammetteva di sapere che sulla frequenza in questione da anni trasmetteva TCT e da poco tempo anche TMC e che ciò nonostante, aveva intrapreso ad irradiare i propri segnali sul canale 64 ritenendo che lo stesso fosse diventato res nullius perché la ripetizione del programma straniero avveniva senza autorizzazione ministeriale e doveva quindi considerarsi illecita sotto ogni aspetto, ed ha dichiarato, inoltre, di non voler usufruire della recente amnistia.

Al termine del dibattito questa Corte osserva: il primo giudice ha escluso che l'attività posta in essere dal prevenuto possa essere ricompresa nell'ambito dell'art. 23 d.P.R. 29 marzo 1963, n. 156 per il profilo che detta norma è applicabile solo al servizio pubblico delle telecomunicazioni esercitato direttamente dallo Stato o indirettamente attraverso privati concessionari, ma non anche alle emittenti private, sia che ripetano programmi stranieri sia che diffondano propri programmi in ambito locale; tuttavia ciò non impedisce - quando la materialità dell'azione cada sulle cose, nella specie onde radioelettriche - che siffatta attività possa ricadere nella previsione della norma di cui all'art. 635 cod. pen., attesa la diversa consistenza strutturale dei due illeciti e la conseguente inapplicabilità del principio di specialità, posto che, mentre caratteristica peculiare della norma ex art. 23 citato è la natura pubblica del servizio danneggiato, l'art. 635 cod. pen. ha più ampia e generica portata prevedendo come reato qualsiasi fatto, che cagioni con le modalità indicate nella norma stessa, un danno per le cose mobili od immobili altrui. E sotto questo diverso profilo si è ritenuto nell'impugnata sentenza che l'emissione di segnali contemporaneamente irradiati sulla stessa banda di frequenza da altri utilizzata, abbia cagionato l'inservibilità delle altrui onde radio elettriche allo scopo cui sono destinate con conseguente danno a cose altrui reprimibile ai sensi dell'art. 635 cod. pen.

La delineata costruzione accusatoria è stata censurata dall'imputato appellante, che si è doluto dell'«espansione» operata dal Pretore della norma penale anzidetta in una materia disciplinata compiutamente da norme penali speciali (e da norme amministrative sanzionatorie), all'uopo richiamando i punti più salienti della normativa di cui al d.P.R. n. 156 del 1973 (artt. 23, 195, 240, 402) prevedenti danni, disturbi ed interferenze nel campo delle radiocomunicazioni, la cui violazione comporta un sistema sanzionatorio penale ed anche amministrativo, talché sarebbe stato violato «il principio di tassatività ed a maggior conforto del suo asserto per cui «la commissione di interferenze non costituisce reato» ha richiamato anche la legge 8 aprile 1983, n. 110 sulle interferenze riflettenti i servizi di radionavigazione aerea sanzionata solo amministrativamente.

Tali argomentazioni non possono essere condivise.

A prescindere dal rilievo che per le violazioni più gravi il testo unico delle disposizioni in materia di bancoposta e di telecomunicazioni espressamente richiama proprio, sia pure quoad poenam, l'art. 635, n. 3 cod. pen. (vedi detto art. 23) e riserva solo alle minori violazioni l'applicazione di sanzioni pecuniarie ora depenalizzate, tale sistema normativo esplica la sua efficacia soltanto nell'ambito del servizio pubblico delle telecomunicazioni e non contempla le possibili violazioni mediante interferenze commesse da impianti televisivi privati alle quali è inestensibile ed inapplicabile in virtù delle esatte perspicue considerazioni svolte all'uopo nell'impugnata decisione, che vanno qui pienamente condivise, sicché corretto si palesa l'operato del primo giudice, che esistendone gli estremi - inquadra siffatta attività nell'ambito del reato di danneggiamento ed esclude la sussistenza dell'invocato principio di specialità. L'appellante, a maggior suffragio della sua richiesta di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, formula l'ulteriore rilievo secondo cui, pur potendosi in astratto ritenere «cose» le onde radio elettriche o comunque ad esse equiparabili, e pur potendosi ammettere che le medesime siano suscettibili di patire violenza, esclude -tuttavia - che le stesse possano costituire oggetto di reati contro il patrimonio ed in particolare dell'ascritta imputazione di danneggiamento. All'uopo richiamato l'art. 624 cod. pen. che considera cose mobili anche l'energia elettrica ed ogni altra energia che abbia un valore economico, il prevenuto trae la conseguenza che proprio la sedes materiae induce a concludere che debba comunque trattarsi di energie suscettibili di furto e quindi di sottrazione od apprensione da parte dell'agente e tali non sono le «onde televisive», che per la loro natura, una volta emesse nell'etere, non possono essere più controllate dall'emittente, né apprese, sottratte o distrutte da chicchessia, a differenza dell'energia elettrica, che - com'è pacifico in giurisprudenza - è suscettibile di essere oggetto del reato di furto.

Tali deduzioni non sembrano accoglibili.

Richiamati in primo luogo i principi di ordine tecnico-scientifico espressi dal perito sulla natura, consistenza ed altre qualità delle radio onde, indicati nell'impugnata sentenza e che qui s'intendono integralmente trascritti, va chiarito - anzitutto - che l'espressa equiparazione fatta dal legislatore dell'energia elettrica e di altre similari energie al concetto di cosa mobile, non viene affatto in rilievo solo in relazione al delitto di furto, come erroneamente assume l'appellante, pur se compresa in detta norma specifica, ma anche in riferimento ad ogni altra norma penale nella quale venga in considerazione il concetto di «cosa mobile», come d'altronde chiaramente si evince dall'inciso « agli effetti della legge penale » racchiuso nel capoverso dell'art. 624 cod. pen., e quindi anche in relazione al delitto di cui all'art. 635 cod. pen. ove l'azione del reo danneggi l'energia indipendentemente dal danneggiamento dell'impianto che la produce o la trasmette. Orbene, non vi è dubbio che le interferenze deliberatamente cagionate dall'imputato sulle onde radio elettriche prodotte dalle due emittenti in questione, da ritenersi energia economicamente valutabile in quanto costituiscono l'essenza delle prestazioni televisive, pur non cagionando una modifica strutturale delle onde stesse, tuttavia ne snaturano profondamente la funzione rendendo inservibile il segnale originario di cui la radio-onda è vettore e sustanziano in definitiva un'azione di danneggiamento delle elettro-onde altrui, che costituiscono creazione dell'impianto che le genera.

L'appellante reitera nei suoi motivi la richiesta, già respinta in primo grado, di assoluzione dal reato attribuitogli in quanto non punibile ai sensi degli artt. 51, 52 e, comunque, ai sensi dell'art. 59 cod. pen. All'uopo sostiene che - in virtù della liberalizzazione operata dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 1976, che consentì l'installazione di impianti radiotelevisivi in ambito locale senza concessione amministrativa e senza previa assegnazione di frequenza di servizio, e del rilievo che la ripetizione del programma estero di Telemontecarlo non è stata autorizzata ex art. 38 legge n. 103 del 1975, né legittimata in via provvisoria dal successivo art. 44, per cui la relativa attività costituisce illecito punito dall'art. 195 d.P.R. n. 156 del 1973 - la situazione di interferenza creata dalla propria emittente deve risolversi a favore di quest'ultima, che in sostanza ha esercitato un proprio diritto nascente dall'utilizzazione della frequenza da altri abusivamente occupata.

Orbene, a prescindere dalla considerazione che l'illiceità penale della ripetizione di programmi esteri non è stata giudizialmente accertata nel presente procedimento ed è ancora sub iudice la sentenza pretorile del 9 dicembre 1986 di condanna, ex art. 195 d.P.R. n. 156 del 1973, del titolare di TVI, essendo stata gravata da appello, il preteso esercizio di un diritto vantato dal Rocchi, - che irradiando le trasmissioni di «Canale 10» sul canale 64, mirava al fine di estromettere sia TMC che TCT, onde appropriarsi del canale stesso, non appare legittimato, come egli sostiene, dalla sentenza della Suprema Corte n. 1037 del 1986. Tale decisione riguardava soltanto la risoluzione di un conflitto in sede petitoria tra due emittenti per l'utilizzazione di un canale a suo tempo usato da una delle due (SIT) per la ripetizione di un programma estero, e non è stata ivi affrontata la posizione dell'impresa televisiva ripetitrice come TVI in possesso di una pluralità di autorizzazioni provvisorie per altre località nazionali ottenute ai sensi dell'art. 44 legge n. 103 del 1975 e comunque - il predetto canale era utilizzato in via alternativa anche da TCT, le cui trasmissioni televisive di programmi in ambito locale sono lecite, anche se prive di autorizzazione e che indubbiamente vanta una situazione poziore rispetto al «Canale 10».

Ne consegue che l'azione addebitata al Rocchi si palesa del tutto sfornita di una causa giustificatrice ed il mero interesse di fatto sottostante non può ricevere alcuna tutela giuridica - per le violente modalità del suo esercizio.

Gli ulteriori rilievi formulati dall'appellante in ordine al principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen. nei confronti della diversa fattispecie p. e p. dall'art. 392 cod. pen. e quelli relativi all'insussistenza di detto reato, non possono essere oggetto di disamina in questa sede,- attesa l'assoluzione ampiamente liberatoria adottata dal primo giudice in ordine alla sussistenza di siffatto reato, ovviamente insuscettibile di rilievi da parte del prevenuto.

Non può nemmeno accogliersi il subordinato motivo secondo cui le onde televisive non sono autonomamente considerabili come res agli effetti dei reati contro il patrimonio in generale e del reato di danneggiamento in particolare, e quindi non può configurarsi la contestata aggravante con la conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per difetto di valida querela.

A prescindere dalla considerazione quanto alla querela di Telecentro Toscana - della sua piena validità essendo stata proposta dal presidente della società previa delibera del consiglio di amministrazione (vedi documentazione in atti) e dal rilievo che il giudice - contrariamente a quanto opina l'appellante - è l'unico legittimato ad enucleare nei fatti esposti dal querelante le ipotesi di reato ivi emergenti senza essere ovviamente condizionato dal nomen iuris indicato dalla parte, ed analoghe osservazioni possono prospettarsi per l'altra querela di TVI, nel caso dì specie -comunque - va ribadita la sussistenza della contestata aggravante ex art. 61, n. 7 cod. pen. con la conseguente procedibilità d'ufficio, sia perché le radio onde vanno ritenute res rilevanti agli effetti penali, come dianzi si è esposto, sia per le perspicue notazioni in ordine alla sussistenza della predetta aggravante formulate nell'impugnata sentenza in maniera del tutto ineccepibile e corretta.

Pertanto, il gravame proposto dal Rocchi va respinto ed in conseguenza vanno integralmente ribadite le statuizioni penali di condanna espresse nell'impugnata sentenza nei confronti dell'appellante.

Quanto alle statuizioni di carattere civile della predetta decisione, le conseguenze civilistiche derivanti dal ritenuto reato di danneggiamento debbono essere circoscritte soltanto dal risarcimento del danno, del quale il reato sia stato causa immediata e cioè il danno diretto ed effettivo. Orbene, non vi è dubbio che le interferenze deliberatamente attuate dall'imputato abbiano cagionato un'inservibilità dell'onda elettrica portatrice del messaggio televisivo in relazione allo scopo cui era destinata. Il relativo danno - a prescindere da quello mediato, che qui non va considerato - s'identifica soltanto nella lesione di un bene (la radio onda prodotta dalle apparecchiature delle due emittenti) indubbiamente suscettibile di valutazione economica, il cui risarcimento, limitato solo alla sua inutilizzabilità - in mancanza di parametri idonei a determinarne il costo di produzione ed avuto pur riguardo al breve periodo in cui ebbero luogo le incriminate interferenze - va determinato ex bono et aequo nell'importo di L. 100 mila da corrispondere dal Rocchi a favore di ciascuna delle parti offese.

Va in tali sensi modificata l'originaria statuizione del Pretore sia per quanto riguarda il quantum ora determinato a favore della parte civile appellante Barsanti William, le cui doglianze, in ordine alla ritenuta limitazione al solo danno emergente, non vanno accolte, sia per quanto concerne il ristoro dei danni verso l'altra parte civile Montagni Mauro, anche per costui ristretto nei limiti dianzi indicati, con la conseguente esclusione per entrambi della rifusione delle spese sostenute in questo grado del giudizio.

(Omissis).