18 FEBBRAIO 1985
SENTENZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI PRATO
Capi di
imputazione.
a) reato pp. dall'art. 171 lett. b)
L. 22.3.1941 n. 633 perchè quale legale rappresentante dell'emittente radio
"Antenna Toscana Uno" diffondeva brani musicali altrui senza l'autorizzazione
della SIAE.
b) Reato pp. dall'art 1 L. 29.7.1981
n. 496 per avere nella qualità di cui sub a) riprodotto abusivamente a fini di
lucro, brani musicali su nastri. Entrambi i reati accertati in Prato il
4.5.1983.
A seguito del rapporto della Guardia
di Finanza in data 14/5/83 e contestuale sequestro, l'imputato sopra
generalizzato, veniva tratto a giudizio per i reati di cui in
epigrafe.
All'odierno dibattimento l'imputato
presente veniva interrogato, quindi veniva sentito quale teste il titolare
dell'agenzia SIAE di Prato Moretti Claudio, nonchè il funzionario della SIAE di
Firenze Tancredi Emilio, della direzione provinciale, ed all'esito il P.M. e la
difesa concludevano come in atti.
La responsabilità penale del
Beneforti non sussiste.
Ed invero premesso che il prevenuto,
socio accomandatario titolare dell'emittente radio Antenna Toscana 1 di
Beneforti Alessandro e C. s.a.s. "(radiodiffusione di programmi musicali,
culturali ecc.) diffondeva, in tale qualità, brani musicali di vario genere
mediante l'utilizzazione di dischi SIAE, provvedendo altresì, durante le
trasmissioni dell'emittente predetta, alla registrazione degli stessi programmi
mandati in onda, con relativi brani musicali, come emerso a seguito delle
dichiarazioni rese dal prevenuto all'udienza dibattimentale, non smentite dal
rapporto in atto dalla G. di Finanza e del tutto
verosimili;
che le n. 22 musicassette
sequestrate in occasione del sopraluogo da parte delle G. di Finanza (in data
4/5/83), secondo le spiegazioni fornite al processo dall'imputato, dovevano
servire per essere, all'occorrenza, mandate in onda dall'emittente in oggetto,
essendo state formate proprio a seguito della registrazione dei programmi
dell'emittente, compendiati, per l'appunto, dai brani musicali (contenuti nei
dischi della SIAE) e nel mentre questi venivano mandati in onda una prima
volta;
che nessun altro elemento è emerso a
carico del Beneforti.
Si rileva che le disposizioni penali
contestate all'imputato non appaiono applicabili ai fatti emersi in quanto al
capo a) della rubrica la legge 633/41 all’art. 171 lettera b) contempla
l'ipotesi di colui che, con riferimento ad opere già rese pubbliche, (art. 171,
lett. a) e c), "rappresenta, esegue o recita..." evidentemente dal vivo "...con
o senza, variazioni..." un'opera altrui "... in pubblico o diffonde...", laddove
il termine "diffondere, risulta ben distinto e differenziato dal termine
"radiodiffondere" di cui all'ultima parte della disposizione in esame, lett. b,
ove si parla di "...radiodiffusione mediante altoparlante azionato in
pubblico...".
Quindi, la sola ipotesi prevista dalla detta norma sanzionata
penalmente, di "radiodiffusione" è quella realizzata "...mediante
altoparlante azionato in pubblico" il che ex art. 1 C.P. non può evidentemente
riferirsi anche all'ipotesi qui esaminata della diffusione mediante emittente
radio di opere già riprodotte (ad opera dell'autore) mediante gli stessi dischi
"SIAE".
La
interpretazione della disposizione in esame, nel modo esposto, è d’altronde
comprovata dall'insieme delle previsioni contenute nella L. 633/41 ed in
particolare all'art. 61 u. co. (con riferimento a quanto previsto nel precedente
n. 3) che recita: "... per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di
autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente
sezione...".
Laddove la sez. IV della L. 633/41 prevede la necessità del
consenso dell'autore solo per "radiodiffondere le opere nuove e le prime
rappresentazioni stagionali delle opere non nuove" (art. 52, III) e non per
opere già diffuse salvo il diritto al compenso (v. art. 56) da farsi valere
eventualmente in sede civilistica dal parte del
legittimato.
Pertanto a prescindere dal detto diritto al compenso, che in
questa sede non rileva, la radiodiffusione esaminata nei termini e nei modi
previsti dalla legge sul diritto d'autore, se non é effettuata a mezzo di
"altoparlante azionato in pubblico..." non è penalmente rilevante; considerato
altresì che la disciplina è oggetto sulla radiodiffusione, riferita alla origine
al solo ente pubblico gestore del servizio, deve oggi essere riferita anche ai
gestori dei servizi di radiodiffusione privata, data l’identità dei mezzi e
degli scopi, trattandosi in questo caso di interpretazione estensiva di norme di
carattere civilistico.
Quanto al capo b) di imputazione; la
norma contestata riguarda situazioni ben diverse da quelle in esame. E difatti è
volta a tutelare i legittimati dagli abusi perpetrati, a fini di lucro e con
danno all'autore o degli altri tutelati.
Il "fine di lucro" non può essere
ravvisato nel comportamento dell'imputato che, nel registrare le trasmissioni
della propria emittente radio, ove erano inseriti i brani musicali mediante
l'utilizzazione (penalmente lecita) dei dischi recanti il timbro della SIAE, non
si riproponeva alcun "lucro" nel senso tecnicamente attribuibile al termine,
bensì di eventualmente utilizzare le registrazioni per rimandare in onda le
trasmissioni già realizzate.
E d'altronde detto intento
dichiarato dall'imputato appare comprovato dal modesto numero di musicassette
(22 in tutto) rinvenute presso la sede delle emittente in
questione.
P.Q.M,
Il Pretore, visto l'art. 479 c.p.p. assolve Beneforti Alessandro dalle imputazioni a lui ascritte perchè il fatto non sussiste.