18 FEBBRAIO 1985

SENTENZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI PRATO

Capi di imputazione.

a) reato pp. dall'art. 171 lett. b) L. 22.3.1941 n. 633 perchè quale legale rappresentante dell'emittente radio "Antenna Toscana Uno" diffondeva brani musicali altrui senza l'autorizzazione della SIAE.

b) Reato pp. dall'art 1 L. 29.7.1981 n. 496 per avere nella qualità di cui sub a) riprodotto abusivamente a fini di lucro, brani musicali su nastri. Entrambi i reati accertati in Prato il 4.5.1983.

A seguito del rapporto della Guardia di Finanza in data 14/5/83 e contestuale sequestro, l'imputato sopra generalizzato, veniva tratto a giudizio per i reati di cui in epigrafe.

All'odierno dibattimento l'imputato presente veniva interrogato, quindi veniva sentito quale teste il titolare dell'agenzia SIAE di Prato Moretti Claudio, nonchè il funzionario della SIAE di Firenze Tancredi Emilio, della direzione provinciale, ed all'esito il P.M. e la difesa concludevano come in atti.

La responsabilità penale del Beneforti non sussiste.

Ed invero premesso che il prevenuto, socio accomandatario titolare dell'emittente radio Antenna Toscana 1 di Beneforti Alessandro e C. s.a.s. "(radiodiffusione di programmi musicali, culturali ecc.) diffondeva, in tale qualità, brani musicali di vario genere mediante l'utilizzazione di dischi SIAE, provvedendo altresì, durante le trasmissioni dell'emittente predetta, alla registrazione degli stessi programmi mandati in onda, con relativi brani musicali, come emerso a seguito delle dichiarazioni rese dal prevenuto all'udienza dibattimentale, non smentite dal rapporto in atto dalla G. di Finanza e del tutto verosimili;

che le n. 22 musicassette sequestrate in occasione del sopraluogo da parte delle G. di Finanza (in data 4/5/83), secondo le spiegazioni fornite al processo dall'imputato, dovevano servire per essere, all'occorrenza, mandate in onda dall'emittente in oggetto, essendo state formate proprio a seguito della registrazione dei programmi dell'emittente, compendiati, per l'appunto, dai brani musicali (contenuti nei dischi della SIAE) e nel mentre questi venivano mandati in onda una prima volta;

che nessun altro elemento è emerso a carico del Beneforti.

Si rileva che le disposizioni penali contestate all'imputato non appaiono applicabili ai fatti emersi in quanto al capo a) della rubrica la legge 633/41 all’art.  171 lettera b) contempla l'ipotesi di colui che, con riferimento ad opere già rese pubbliche, (art. 171, lett. a) e c), "rappresenta, esegue o recita..." evidentemente dal vivo "...con o senza, variazioni..." un'opera altrui "... in pubblico o diffonde...", laddove il termine "diffondere, risulta ben distinto e differenziato dal termine "radiodiffondere" di cui all'ultima parte della disposizione in esame, lett. b, ove si parla di "...radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico...".

Quindi, la sola ipotesi prevista dalla detta norma sanzionata pe­nalmente, di "radiodiffusione" è quella realizzata "...mediante altoparlante azionato in pubblico" il che ex art. 1 C.P. non può evidentemente riferirsi anche all'ipotesi qui esaminata della diffusione mediante emittente radio di opere già riprodotte (ad opera dell'autore) mediante gli stessi dischi "SIAE".

La interpretazione della disposizione in esame, nel modo espo­sto, è d’altronde comprovata dall'insieme delle previsioni contenute nella L. 633/41 ed in particolare all'art. 61 u. co. (con riferimento a quanto previsto nel precedente n. 3) che recita: "... per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione...".

Laddove la sez. IV della L. 633/41 prevede la necessità del consenso dell'autore solo per "radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove" (art. 52, III) e non per opere già diffuse salvo il diritto al compenso (v. art. 56) da farsi valere eventualmente in sede civilistica dal parte del legittimato.

Pertanto a prescindere dal detto diritto al compenso, che in questa sede non rileva, la radiodiffusione esaminata nei termini e nei modi previsti dalla legge sul diritto d'autore, se non é effettuata a mezzo di "altoparlante azionato in pubblico..." non è penalmente rilevante; considerato altresì che la disciplina è oggetto sulla radiodiffusione, riferita alla origine al solo ente pubblico gestore del servizio, deve oggi essere riferita anche ai gestori dei servizi di radiodiffusione privata, data l’identità dei mezzi e degli scopi, trattandosi in questo caso di interpretazione estensiva di norme di carattere civilistico.

Quanto al capo b) di imputazione; la norma contestata riguarda situazioni ben diverse da quelle in esame. E difatti è volta a tutelare i legittimati dagli abusi perpetrati, a fini di lucro e con danno all'autore o degli altri tutelati.

Il "fine di lucro" non può essere ravvisato nel comportamento dell'imputato che, nel registrare le trasmissioni della propria emittente radio, ove erano inseriti i brani musicali mediante l'utilizzazione (penalmente lecita) dei dischi recanti il timbro della SIAE, non si riproponeva alcun "lucro" nel senso tecnicamente attribuibile al termine, bensì di eventualmente utilizzare le registrazioni per rimandare in onda le trasmissioni già realizzate.

E d'altronde detto intento dichiarato dall'imputato appare comprovato dal modesto numero di musicassette (22 in tutto) rinvenute presso la sede delle emittente in questione.

P.Q.M,

Il Pretore, visto l'art. 479 c.p.p. assolve Beneforti Alessandro dalle imputazioni a lui ascritte perchè il fatto non sussiste.