9 DICEMBRE 1986

SENTENZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI FIRENZE, SEZIONE PENALE

Svolgimento del processo. - Con esposti depositati in cancelleria il 31 maggio 1986 Romoli Nazario, Vasarri Giorgio, Gepponi Simone e Rocchi Egidio, legali rappresentanti delle società Tele Onda, s.r.l., Video Firenze, s.r.l., Televideo Siena, s.r.l., e Canale 10, s.r.l., denunciavano l'installazione e l'esercizio ad opera di ignoti di impianti ripetitori delle trasmissioni dell'emittente estera Telemontecarlo nel bacino di utenza di Firenze sui canali 64 e 33 UHF, senza l’autorizzazione ministeriale prescritta dall'art. 38 l. 103/75.

Eseguiti i preliminari accertamenti di polizia giudiziaria, si appurava che la ripetizione dei programmi di Telemontecarlo veniva effettuata dalla società Tele Video International Milano, di cui è legale rappresentante Barsanti William, che utilizzava promiscuamente con l'emittente privata Tele Centro Toscana s.r.l. a fare epoca dal 31 maggio 1986, una rete di impianti ripetitori dislocati su alcuni monti circostanti la città di Firenze al fine di diffondere le trasmissioni dell’emittente straniera.

Nella fascia oraria in cui non veniva eseguita la ripetizione delle trasmissioni di Telemontecarlo, gli stessi impianti erano utiliz­zati residuamente dall’emittente privata locale per diffondere propri programmi.

Rilevato che la ripetizione di Telemontecarlo avveniva senza autorizzazione, il pretore disponeva il sequestro degli impianti attraverso i quali il segnale veniva captato e trasmesso in ponteradio agli impianti di diffusione.

Il provvedimento veniva revocato dal Tribunale di Firenze in sede di riesame.

Per quanto sopra, Barsanti William veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 195 d.p.r. 156/73 come sostituito dall'art. 45 l. 103/75.

In fase predibattimentale si costituivano parte civile Romoli Nazario nella duplice qualità di legale rappresentante della società pubblicitaria s.r.l. New Media e della s.r.l. Tele Onda, Gepponi Simone per Tele Video Siena e l'avv. Carlo Vichi quale procuratore speciale della Federazione radio televisioni (FRT).

Avverso tali costituzioni di parte civile proponeva rituale opposizione la difesa dell'imputato che sollevava anche eccezione d'incompetenza territoriale del Pretore di Firenze.

Risolte le questioni preliminari come da ordinanza dibattimentale, si istruiva il processo attraverso l'interrogatorio dell'imputato e l'esame dei testimoni. Quindi la difesa di parte civile, il p.m. e il difensore dell'imputato concludevano come da verbale.

Motivi della decisione. - All'esito del dibattimento è risultato che la ripetizione dei programmi dell'organismo estero Telemontecarlo esercitata dalla società TVI Milano, rappresentata dall'imputato, attraverso impianti dislocati su Monte Serra, Monte Secchieta e Monte Morello verso il bacino di utenza di Firenze, sui canali 64 e 33 UHF, avveniva senza autorizzazione ministeriale.

Tale autorizzazione non risultava essere stata richiesta per gli impianti in questione, ciò anche in considerazione che ad analoghe precedenti richieste per altri impianti il ministero pp.tt. aveva risposto di non essere in grado di rilasciare alcuna autorizzazione per asserite difficoltà inerenti alla ripartizione ed assegnazione di frequenze insorte a seguito della liberalizzazione delle emittenti private. Ciò nonostante TVI Milano aveva intrapreso la ripetizione di Telemontecarlo sugli impianti acquistati da Tele Centro Toscana (in data 25 marzo 1986) a fare epoca dal 31 maggio 1986, confidando nella tolleranza di fatto dimostrata sino ad allora dai vari organi periferici del ministero delle pp.tt., in occasione dell'installazione di impianti di ripetizione in altre regioni italiane.

Quanto alla rete di trasferimento ed irradiazione del segnale di Telemontecarlo, questa constava di impianti dislocati su Monte Serra (attraverso il quale veniva captato il segnale e trasmesso verso Monte Albano), su Monte Albano (che ripeteva in ponte radio il segnale ad una centrale di regia in Calenzano), dalla centrale di Calenzano nuovamente in ponte radio a Monte Serra, dal Monte Serra in ponte radio a Monte Secchieta, da Monte Secchieta in diffusione circolare sul canale 64 verso Firenze, da Monte Morello, infine, ove veniva ricevuto il canale 64 e diffuso circolarmente il segnale sul canale 33 verso Firenze.

In via preliminare, richiamando quanto già rilevato nell'ordinanza dibattimentale sulle questioni incidentali, rilevasi:

1) Sulla opposizione all'ammissione delle parti civili. È noto che l'esercizio di impianti di diffusione locale via etere di trasmissioni televisive, già assolutamente vietato dal d.p.r. 156/73, è stata legittimata a seguito della sentenza 202/86 della Corte costituzionale (Foro it., 1976, 1, 2066) con tanto che la relativa attività deve ritenersi libera fino a che la materia non verrà regolata con legge secondo l'indirizzo suggerito dalla stessa corte nella citata sentenza.

Nell'attuale carenza di disciplina normativa e nella gestione di fatto di più impianti televisivi privati sul territorio nazionale senza regolamentazione alcuna delle frequenze né dei bacini di utenza, la posizione intersoggettiva tra emittenti è regolata unicamente dai principi di reciproca tolleranza.

Vale a dire che non è configurabile in capo ad alcuna emittente locale una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo perfetto all'esercizio in esclusiva in un determinato ambito territoriale dell’attività di diffusione radiotelevisiva privata, né, perciò, di alcuna particolare posizione di preminenza opponibile ad altre emittenti operanti nello stesso ambito su altre bande di frequenza. Conseguentemente i servizi privati di telecomunicazione via etere avvengono in pieno regime di libera concorrenza al quale sono applicabili i principi generali dell'ordinamento in materia di diritto e tutela delle immagini, del marchio, della proprietà degli impianti e del preuso delle frequenze utilizzate per le irradiazioni.

Al di fuori delle ipotesi di concorrenza sleale, di interferenza o di «spossessamento di canale», nessun danno immediato o diretto può derivare ad una emittente televisiva privata dalla contemporanea diffusione di altri programmi o dalla ripetizione di programmi stranieri operate da altre emittenti private.

Pur essendo direttamente connesso all'aumento delle stazioni televisive private il decremento dell'indice di ascolto pro capite e dei ricavi costituiti dai proventi della pubblicità, pur tuttavia il fenomeno è direttamente riconducibile alla realtà economica del libero mercato in ragione della quale, ferma la tutela dei segni distintivi, nessuno può dolersi dell'attività concorrenziale altrui ove questa non sia condotta slealmente.

Orbene, nell'attività di ripetizione senza autorizzazione di trasmissioni estere effettuata da altra emittente non può, di per sé, ravvisarsi un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c., in quanto agli effetti dell'esercizio di concorrenza sleale nessuna rilevanza può attribuirsi al provvedimento di autorizzazione riguardante il commercio del prodotto che si intende tutelare (Cass. 17 gennaio 1971, n. 3292, id., Rep. 1971, voce Concorrenza (disciplina), n. 16) poiché i principi di correttezza professionale non includono il rispetto di tutte le norme imperative fiscali, amministrative o penali che un imprenditore deve osservare nella sua attività e la loro violazione non costituisce di per sé atto di concorrenza sleale in quanto tali norme non tutelano la lealtà della concorrenza (Cass. 4 aprile 1970, n. 914, id., Rep. 1970, voce cit., n. 60; 26 giugno 1968, n. 2149, id., 1969, I, 494).

Per quanto sopra, deve ritenersi che il calo di utenza e della domanda di acquisto di spazi pubblicitari sofferti da un'emittente televisiva privata in conseguenza dell'attività di ripetizione di programmi televisivi esteri da altri esercitata senza autorizzazione non costituisca danno risarcibile ai sensi egli art. 185 c.p. e 22 S. c.p.p., non atteggiandosi come conseguenza diretta e immediata del reato di cui all'art. 195 d.p.r. 156/73. Ne consegue che la società pubblicitaria e l'emittente televisiva privata non possono ritenersi civilmente danneggiate dall'attività di ripetizione nello stesso ambito locale, ma su altre frequenze, dei programmi stranieri ripetuti dall'imputato poiché dal fatto reato non è conseguita alcuna limitazione alla libera esplicazione del proprio diritto alla radio diffusione e alle attività commerciali ad essa connesse.

Può invece ravvisarsi la sussistenza di un interesse diffuso al regolare svolgimento della radio televisione privata in capo alla federazione tra le emittenti private FRT, rientrando tale interesse nell'oggetto statutario della federazione ove (art. 4, lett. c) è ricompresa la tutela dei modi e dei mezzi di salvaguardia delle attività delle emittenti televisive private.

Interesse da considerarsi in qualche modo leso dall'esercizio di attività di ripetizione abusivamente esercitato da TV International Milano.

Va, quindi, ammessa la costituzione di parte civile di tale federazione in ragione degli interessi collettivi dalla stessa perseguiti.

2) Sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa dell'imputato in considerazione del fatto che la ripetizione del programma di Telemontecarlo avviene attraverso una centralina e attraverso alcuni impianti situati in mandamento pretorili diversi da quello di questo ufficio giudiziario, rilevasi che, come documentalmente provato, parte della diffusione circolare verso il bacino di utenza di Firenze avviene attraverso un impianto finale di ripetizione dislocato sul Monte Morello all'interno di questo mandamento pretorile: circostanza che radica la competenza territoriale di questo pretore.

L'art. 195 d.p.r. 156/73 punisce il fatto di chiunque eserciti un impianto ripetitore via etere di programmi televisivi esteri senza avere la prescritta autorizzazione ministeriale.

Per impianto televisivo deve ritenersi l'insieme delle apparecchiature di regia, di trasmissione del segnale in ponte radio e di diffusione circolare (cioè di irradiazione verso gli utenti) delle trasmissioni. Tale concetto non va confuso con quello di rete di impianti attraverso la quale una televisione privata può trasmettere in diversi ambiti locali, poiché a ciascun ripetitore corrisponde un diverso impianto. In altre parole, una stessa emittente su ambito nazionale dei programmi televisivi stranieri di Telemontecarlo risponderà del reato contestato tante volte quanti sono i singoli bacini di utenza asserviti con impianti ripetitori idonei alla diffusione circolare delle trasmissioni in ciascun ambito locale.

Pertanto, appare determinata la competenza del Pretore di Firenze a giudicare del reato di cui all'art. 195 cod. postale per quanto riguarda il bacino di utenza fiorentino asservito tramite il canale 33 dall'impianto situato su Monte Morello, restando nello stesso fatto assorbito tutto il meccanismo di ripetizione attraverso il quale il segnale viene captato dall'emittente straniera e trasferito all'impianto di cui trattasi.

L'esercizio dell’attività di ripetizione di programmi televisivi esteri è subordinato ad autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 38 L. 103/75 il quale stabilisce che: «l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti servizi pubblici di radio diffusione nei rispettivi paesi... sono assoggettate a preventiva autorizzazione del ministero delle pp.tt. cui spetta coordinare tutti i sistemi di radio comunicazione... ed in particolare l'assegnazione delle frequenze di funzionamento degli impianti. Tali impianti comunque non debbono interferire... con gli altri servizi di telecomunicazione».

Da tale norma si evince chiaramente che la legittimità dell'esercizio dell'attività di ripetizione dei programmi televisivi esteri è subordinata: a) alla previa autorizzazione ministeriale; b) al previo parere positivo delle amministrazioni dell'interno, degli esteri e della difesa; c)alla previa concessione della frequenza di servizio; d) alla diffusione integrale (quindi: senza tagli, aggiunte o sostituzioni) e contemporanea (quindi: non differita) ed esclusiva (quindi: non promiscua a trasmissioni televisive private locali) di programmi esteri.

L'esercizio non autorizzato di impianti ripetitori di programmi televisivi esteri è specificamente sanzionato penalmente dal 2° comma dell'art. 195 t.u. come modificato dall'art. 45 l. 103/75, in forza del quale si applicano le sanzioni dell'arresto e dell'ammenda nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri senza avere la prescritta autorizzazione.

Ritiene il giudicante che la ripetizione dei programmi di Telemontecarlo effettuata da TV International Milano, quantunque sia stata svolta in ambito locale e alternativamente alla diffusione di programmazioni private attraverso impianti eserciti promiscuamente, debba considerarsi soggetta ad autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 38 citato.

La particolare disciplina dettata da tale norma deve considerarsi eccezionale nel sistema delle comunicazioni televisive posto dalla 1. 103/75, in quanto derogatoria al principio del monopolio statale dei servizi di telecomunicazione. La successiva liberalizzazione degli impianti privati di diffusione televisiva via etere conseguente alla sentenza n. 202/76 della Corte costituzionale non ha intaccato la disciplina della ripetizione dei programmi esteri che è tuttora concettualmente distinta da quella delle emittenti private (cfr. Corte cost. 13 luglio 1984, n. 237, id., 1984, I, 2049, e 5 febbraio 1986, n. 35, § 7, id., 1986, I, 605).

Premesso, quindi, che la disciplina delle ripetizioni di trasmissioni estere è del tutto autonoma da quella vigente per le televisioni private locali e che il regime delle prime è tuttora quello della preventiva autorizzazione, occorre precisare che, a norma del disposto dell'art. 38 citato, tutti gli esercizi di impianti ripetitori di programmi esteri sono soggetti ad autorizzazione, attenendo le condizioni previste dalla norma ai presupposti per il rilascio dell'atto abilitativo e non alla delimitazione in negativo dei casi per cui è richiesta la stessa.

Ciò corrisponde alla eccezionalità della deroga al regime di monopolio statale ravvisabile nella disciplina della ripetizione delle trasmissioni estere.

Pertanto, la circostanza che la ripetizione avvenga in ambito locale anziché sull'intero territorio nazionale, non comporta l'esenzione da autorizzazione (come se si trattasse di una emittente privata locale); ciò perché presupposto della necessità dell'autorizzazione è solo quello che la trasmissione straniera venga ripetuta sul territorio nazionale, locale o generale che sia.

Parimenti, l'assoggettamento all’autorizzazione dell'esercizio di impianti destinati esclusivamente alla ricezione e alla contemporanea ed integrale diffusione via etere dei programmi televisivi stranieri non integra una disciplina in base alla quale sono esplicitamente esentate da autorizzazione le ripetizioni effettuate promiscuamente a trasmissioni nazionali private (cioè non esclusive), in differita (cioè non in contemporanea) o parziali (cioè non integrali), ma evidenzia il principio che tali ripetizioni sono assolutamente vietate e non autorizzabili se associate ad altre trasmissioni private, se eseguite in differita o non integralmente.

In altre parole, la circostanza che determinati impianti siano esercitati promiscuamente per la ripetizione di programmi stranieri e per la diffusione di programmi privati - e non esclusivamente per la prima attività - non connota una situazione di esenzione da concessione, ma una situazione di non autorizzabilità.

Ciò perché, pure a seguito della liberalizzazione delle emittenti private in ambito locale, il regime ordinario è quello dei monopolio statale (art. 1 cod. postale) e del connesso relativo divieto - se non a certe condizioni - all'esercizio di servizi di telecomunicazioni private estere o nazionali.

Né deve fuorviare l'interprete l'attuale situazione di totale libertà di esercizio di impianti locali di diffusione televisiva via etere, venutasi a creare a seguito della sentenza n. 202/76 della Corte costituzionale con sovvertimento del precedente regime di assoluta esclusione, poiché tale situazione - che la stessa corte ha definito transitoria ed anomala (sent. 237/84) - è in attesa di disciplina legislativa che indichi le condizioni e le modalità necessarie per il rilascio dell'autorizzazione. Con la conseguenza che (ora per le emittenti estere, domani anche per quelle private locali) il difetto dei presupposti per l'autorizzazione non riporta la situazione ad un regime di totale libertà, ma ad un regime di divieto.

Né è ipotizzabile la trasmigrazione concettuale di una emittente ripetitrice di programmi esteri dall'apposito regime per essa predisposto al regime anomalo vigente transitoriamente per le televisioni private sol perché essa operi in ambito locale. Le due categorie di impianti televisivi (alias di imprese esercenti) sono concettualmente ben definite e delimitate.

A norma dell'art. 1 d.p.r. 156/73 modificato dall'art. 45 l. 103/75, l'etere giuridico per quanto riguarda le comunicazioni televisive, è composto: 1) dai servizi di telecomunicazioni riservati alla concessionaria statale RAI (1° comma); 2) dagli impianti ripetitori privati di programmi televisivi nazionali od esteri (2° comma, lett. a); dagli impianti locali di diffusione televisiva privata via cavo, ai quali va aggiunta la categoria di quelli via etere, introdotta dalla citata sentenza 202/76 della Corte costituzionale, prima assolutamente vietata.

Tali categorie devono tenersi giuridicamente distinte e non sono confondibili l'una con l'altra.

Né vale a ricondurre il caso specifico in esame sotto la più favorevole disciplina prevista attualmente per le televisioni private in ambito locale il fatto che la ripetizione di Telemontecarlo su Firenze avvenga su impianti già censiti precedentemente da altra emittente locale dalla quale furono poi acquistati. L'infondatezza dell'argomento secondo cui il censimento di cui all'art. 4 l. 4 febbraio 1985 n. 10 avrebbe l'effetto di rendere legittimi tutti gli impianti censiti, ivi compresi quelli di ripetizione di trasmissioni estere, emerge dalla distinzione effettuata dalla stessa legge tra gli effetti del censimento di cui all'art. 4 e l'efficacia legittimante di cui all'art. 3, come si evince dal fatto che l'art. 3 legittima gli impianti delle sole emittenti televisive private già in funzione alla data del 1° ottobre 1984, mentre l'art. 4 dispone il censimento degli impianti esercitati alla data del 6 dicembre 1984.

D'altronde, i principi sopra enunciati sono contenuti nella sentenza n. 34749/86 (Barsanti, id., 1987, II, 137) con cui la Corte di cassazione ha deciso sull'incidente relativo al sequestro degli impianti televisivi di Telemontecarlo. In tale sentenza la corte ha ritenuto: «che l'ottenimento dell'autorizzazione è regolamentato dagli art. 38 ss. l. 103/75, i quali ne indicano prescrizioni e modalità tutte in vigore come recentemente confermato dalla Corte costituzionale con sentenza 35/86); l'organo competente al rilascio ed i ministeri (difesa, esteri, interni) di cui è richiesto il parere favorevole. E’ evidente la funzione giuridica del citato art. 38: consiste nel riservare ai detti ministeri, attraverso l'espressione del parere, un giudizio discrezionale sull'opportunità di reirradiare in Italia programmi provenienti dall'estero, opportunità che può essere di varia natura, politica od etica.

«Pertanto, l’espressione ‘destinati esclusivamente' non può intendersi nel senso che solo gli impianti che ritrasmettono esclusivamente programmi provenienti dall’estero debbano essere muniti di autorizzazione, rimanendone esclusi gli impianti a trasmissione mista,... perché ciò eluderebbe la funzione stessa della norma.. (omissis).

«L'interpretazione corretta di quella espressione si riferisce all'esigenza che l'impianto destinato alla diffusione di programmi esteri debba essere utilizzato esclusivamente all'irradiazione di quei programmi.

In definitiva, l'esercizio di impianti ripetitori via etere di trasmissioni estere era originariamente ed è tuttora soggetto a preventiva autorizzazione quale che sia l'ambito territoriale da asservire e quali che siano le modalità in cui avviene in concreto la reirradiazione. In difetto delle condizioni richieste dall'art. 38

l. 103/75 per il rilascio dell’autorizzazione (esclusiva ed integrale reirradiazione di programmi esteri in contemporanea) non vige un regime di esenzione da autorizzazione ma un regime di assoluto divieto, ricadendosi residualmente nell'ambito del monopolio statale che caratterizza il nostro sistema delle telecomunicazioni.

Né dalla normativa speciale dettata dalla legge per le ripetizioni delle trasmissioni estere può pretendersi passare in via analogica alla disciplina attuale di completa libertà vigente per le televisioni private locali, trattandosi di discipline autonome e parallele costituenti regimi derogatori al sistema generale basato sul monopolio statale delle telecomunicazioni.

In tale situazione normativa il comportamento, ascritto all'imputato integra l'elemento materiale del reato contestatogli posto che TV International Milano ha esercitato in Firenze un impianto di ripetizione di Telemontecarlo senza preventiva autorizzazione del ministero delle poste e telecomunicazioni e versa di fatto in una situazione di apparente non autorizzabilità perchè l'esercizio degli impianti avviene promiscuamente con le trasmissioni di altra emittente privata in violazione del divieto stabilito dall'art. 40 l. 103/75.

Sotto l'aspetto soggettivo, trattandosi di ipotesi contravvenzionale, il reato appare integrato sotto il profilo della colpa e, più in particolare, della negligenza, posto che l'imputato non solo attivò ed esercì gli impianti senza la necessaria autorizzazione ma non si attivò nemmeno per richiederla.

Né può ipotizzarsi nel caso concreto la scriminante della buona fede conseguente ad un comportamento positivo dell'amministrazione idoneo ad indurre in errore l'agente sulla necessità dell'autorizzazione per l'attività svolta.

Se è vero che il ministero delle poste e telecomunicazioni persistentemente non provvede sulle richieste di autorizzazioni per la ripetizione di Telemontecarlo per asserite difficoltà tecniche, ben può l'interessato ricorrere contro il silenzio rifiuto avanti alla giustizia amministrativa, ma non può comportarsi scientemente come se fosse legittimato a violare la legge, attivando reiteratamente ripetitori senza la prescritta autorizzazione.

La problematica è nota: o si verte in situazione di errore di diritto indotto da comportamento univoco dell'amministrazione o l'errore è inescusabile ai sensi dell'art. 5 c.p.

Nella fattispecie non ricorre la prima ipotesi in quanto il non luogo a provvedere comunicato dal ministero pp.tt. non è equivalente ad implicito parere circa la possibilità di gestire degli impianti senza autorizzazione ma è sintomatico soltanto di una attuale impossibilità tecnica dell'amministrazione a provvedere.

Comportamento univoco per fatti concludenti dal quale non può ricavarsi un tacito consenso all'esercizio di fatto della ripetizione delle trasmissioni estere ma solo un (preoccupante) impedimento della p.a. a provvedere.

Ciò che consiglia la trasmissione di copia degli atti al Pretore di Roma onde valuti l'opportunità di procedere penalmente contro i responsabili del ministero p.p. tt. per omissione continuata in atti d'ufficio.

Per quanto sopra, Barsanti William, soggetto attraverso il quale la società T.V.I. Milano ha concretamente operato nell'esercitare l'impianto ripetitore di Telemontecarlo secondo quanto dallo stesso ammesso, va dichiarato colpevole del reato ascrittogli, concessegli le attenuanti generiche in considerazioni del leale comportamento processuale tenuto.

Visti i criteri di cui all'art. 133 c.p., pena equa da irrogare appare quella di mesi due di arresto e di lire 1.000.000 di ammenda.

Nulla osta alla concessione dei doppi benefici di legge. In considerazione del fatto che nel corso del dibattimento la difesa dell'imputato ha prodotto documentazione attestante l’avvenuta richiesta di autorizzazione al ministero pp.tt. e che la pratica è in corso d’istruzione e ostando ragioni processuali per disporre sequestro degli impianti in considerazione della pendenza avanti al Tribunale di Firenze del giudizio di riesame del sequestro a suo tempo disposto, non v'è luogo a disporre sequestro e confisca dei ripetitori come richiesto dalla difesa di parte civile.

Alla dichiarazione di responsabilità penale consegue, quale conseguenza civile del reato, la condanna al risarcimento dei danni sofferti dalla FTP.

Ciò dietro la considerazione che le ripetizioni di trasmissioni estere senza autorizzazione, alterando i già precari equilibri dei sistema radiotelevisivo, ledono quel generale interesse alla regolarità globale delle, telediffusioni in ambito locale la cui tutela rientra tra gli scopi sociali perseguiti dalla federazione tra le televisioni private nell'interesse collettivo degli associati. Giova concedere provvisionale che si liquida in via equitativa nella misura simbolica di lire 1.000.000.

Alla condanna seguono le spese di costituzione e di difesa di parte civile che si liquidano nella misura di lire 1.000.000.