9 DICEMBRE
1986
SENTENZA DELLA PRETURA
CIRCONDARIALE DI FIRENZE, SEZIONE PENALE
Svolgimento del processo. - Con esposti depositati in cancelleria il 31 maggio 1986 Romoli Nazario, Vasarri Giorgio, Gepponi Simone e Rocchi Egidio, legali rappresentanti delle società Tele Onda, s.r.l., Video Firenze, s.r.l., Televideo Siena, s.r.l., e Canale 10, s.r.l., denunciavano l'installazione e l'esercizio ad opera di ignoti di impianti ripetitori delle trasmissioni dell'emittente estera Telemontecarlo nel bacino di utenza di Firenze sui canali 64 e 33 UHF, senza l’autorizzazione ministeriale prescritta dall'art. 38 l. 103/75.
Eseguiti i preliminari accertamenti
di polizia giudiziaria, si appurava che la ripetizione dei programmi di
Telemontecarlo veniva effettuata dalla società Tele Video International Milano,
di cui è legale rappresentante Barsanti William, che utilizzava promiscuamente
con l'emittente privata Tele Centro Toscana s.r.l. a fare epoca dal 31 maggio
1986, una rete di impianti ripetitori dislocati su alcuni monti circostanti la
città di Firenze al fine di diffondere le trasmissioni dell’emittente
straniera.
Nella fascia oraria in cui non
veniva eseguita la ripetizione delle trasmissioni di Telemontecarlo, gli stessi
impianti erano utilizzati residuamente dall’emittente privata locale per
diffondere propri programmi.
Rilevato che la ripetizione di Telemontecarlo avveniva senza autorizzazione, il pretore disponeva il sequestro degli impianti attraverso i quali il segnale veniva captato e trasmesso in ponteradio agli impianti di diffusione.
Il provvedimento veniva revocato dal
Tribunale di Firenze in sede di riesame.
Per quanto sopra, Barsanti William
veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 195 d.p.r.
156/73 come sostituito dall'art. 45 l. 103/75.
In fase predibattimentale si
costituivano parte civile Romoli Nazario nella duplice qualità di legale
rappresentante della società pubblicitaria s.r.l. New Media e della s.r.l. Tele
Onda, Gepponi Simone per Tele Video Siena e l'avv. Carlo Vichi quale procuratore
speciale della Federazione radio televisioni (FRT).
Avverso tali costituzioni di parte
civile proponeva rituale opposizione la difesa dell'imputato che sollevava anche
eccezione d'incompetenza territoriale del Pretore di
Firenze.
Risolte le questioni preliminari
come da ordinanza dibattimentale, si istruiva il processo attraverso
l'interrogatorio dell'imputato e l'esame dei testimoni. Quindi la difesa di
parte civile, il p.m. e il difensore dell'imputato concludevano come da
verbale.
Motivi della decisione. - All'esito
del dibattimento è risultato che la ripetizione dei programmi dell'organismo
estero Telemontecarlo esercitata dalla società TVI Milano, rappresentata
dall'imputato, attraverso impianti dislocati su Monte Serra, Monte Secchieta e
Monte Morello verso il bacino di utenza di Firenze, sui canali 64 e 33 UHF,
avveniva senza autorizzazione ministeriale.
Tale autorizzazione non risultava
essere stata richiesta per gli impianti in questione, ciò anche in
considerazione che ad analoghe precedenti richieste per altri impianti il
ministero pp.tt. aveva risposto di non essere in grado di rilasciare alcuna
autorizzazione per asserite difficoltà inerenti alla ripartizione ed
assegnazione di frequenze insorte a seguito della liberalizzazione delle
emittenti private. Ciò nonostante TVI Milano aveva intrapreso la ripetizione di
Telemontecarlo sugli impianti acquistati da Tele Centro Toscana (in data 25
marzo 1986) a fare epoca dal 31 maggio 1986, confidando nella tolleranza di
fatto dimostrata sino ad allora dai vari organi periferici del ministero delle
pp.tt., in occasione dell'installazione di impianti di ripetizione in altre
regioni italiane.
Quanto alla rete di trasferimento ed
irradiazione del segnale di Telemontecarlo, questa constava di impianti
dislocati su Monte Serra (attraverso il quale veniva captato il segnale e
trasmesso verso Monte Albano), su Monte Albano (che ripeteva in ponte radio il
segnale ad una centrale di regia in Calenzano), dalla centrale di Calenzano
nuovamente in ponte radio a Monte Serra, dal Monte Serra in ponte radio a Monte
Secchieta, da Monte Secchieta in diffusione circolare sul canale 64 verso
Firenze, da Monte Morello, infine, ove veniva ricevuto il canale 64 e diffuso
circolarmente il segnale sul canale 33 verso Firenze.
In via preliminare, richiamando
quanto già rilevato nell'ordinanza dibattimentale sulle questioni incidentali,
rilevasi:
1) Sulla opposizione all'ammissione
delle parti civili. È noto che l'esercizio di impianti di diffusione locale via
etere di trasmissioni televisive, già assolutamente vietato dal d.p.r. 156/73, è
stata legittimata a seguito della sentenza 202/86 della Corte costituzionale
(Foro it., 1976, 1, 2066) con tanto che la relativa attività deve ritenersi
libera fino a che la materia non verrà regolata con legge secondo l'indirizzo
suggerito dalla stessa corte nella citata sentenza.
Nell'attuale carenza di disciplina normativa e nella gestione di fatto di più impianti televisivi privati sul territorio nazionale senza regolamentazione alcuna delle frequenze né dei bacini di utenza, la posizione intersoggettiva tra emittenti è regolata unicamente dai principi di reciproca tolleranza.
Vale a dire che non è configurabile
in capo ad alcuna emittente locale una posizione giuridica avente consistenza di
diritto soggettivo perfetto all'esercizio in esclusiva in un determinato ambito
territoriale dell’attività di diffusione radiotelevisiva privata, né, perciò, di
alcuna particolare posizione di preminenza opponibile ad altre emittenti
operanti nello stesso ambito su altre bande di frequenza. Conseguentemente i
servizi privati di telecomunicazione via etere avvengono in pieno regime di
libera concorrenza al quale sono applicabili i principi generali
dell'ordinamento in materia di diritto e tutela delle immagini, del marchio,
della proprietà degli impianti e del preuso delle frequenze utilizzate per le
irradiazioni.
Al di fuori delle ipotesi di
concorrenza sleale, di interferenza o di «spossessamento di canale», nessun
danno immediato o diretto può derivare ad una emittente televisiva privata dalla
contemporanea diffusione di altri programmi o dalla ripetizione di programmi
stranieri operate da altre emittenti private.
Pur essendo direttamente connesso
all'aumento delle stazioni televisive private il decremento dell'indice di
ascolto pro capite e dei ricavi costituiti dai proventi della pubblicità, pur
tuttavia il fenomeno è direttamente riconducibile alla realtà economica del
libero mercato in ragione della quale, ferma la tutela dei segni distintivi,
nessuno può dolersi dell'attività concorrenziale altrui ove questa non sia
condotta slealmente.
Orbene, nell'attività di ripetizione
senza autorizzazione di trasmissioni estere effettuata da altra emittente non
può, di per sé, ravvisarsi un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art.
2598, n. 3, c.c., in quanto agli effetti dell'esercizio di concorrenza sleale
nessuna rilevanza può attribuirsi al provvedimento di autorizzazione riguardante
il commercio del prodotto che si intende tutelare (Cass. 17 gennaio 1971, n.
3292, id., Rep. 1971, voce Concorrenza (disciplina), n. 16) poiché i principi di
correttezza professionale non includono il rispetto di tutte le norme imperative
fiscali, amministrative o penali che un imprenditore deve osservare nella sua
attività e la loro violazione non costituisce di per sé atto di concorrenza
sleale in quanto tali norme non tutelano la lealtà della concorrenza (Cass. 4
aprile 1970, n. 914, id., Rep. 1970, voce cit., n. 60; 26 giugno 1968, n. 2149,
id., 1969, I, 494).
Per quanto sopra, deve ritenersi che
il calo di utenza e della domanda di acquisto di spazi pubblicitari sofferti da
un'emittente televisiva privata in conseguenza dell'attività di ripetizione di
programmi televisivi esteri da altri esercitata senza autorizzazione non
costituisca danno risarcibile ai sensi egli art. 185 c.p. e 22 S. c.p.p., non
atteggiandosi come conseguenza diretta e immediata del reato di cui all'art. 195
d.p.r. 156/73. Ne consegue che la società pubblicitaria e l'emittente televisiva
privata non possono ritenersi civilmente danneggiate dall'attività di
ripetizione nello stesso ambito locale, ma su altre frequenze, dei programmi
stranieri ripetuti dall'imputato poiché dal fatto reato non è conseguita alcuna
limitazione alla libera esplicazione del proprio diritto alla radio diffusione e
alle attività commerciali ad essa connesse.
Può invece ravvisarsi la sussistenza
di un interesse diffuso al regolare svolgimento della radio televisione privata
in capo alla federazione tra le emittenti private FRT, rientrando tale interesse
nell'oggetto statutario della federazione ove (art. 4, lett. c) è ricompresa la
tutela dei modi e dei mezzi di salvaguardia delle attività delle emittenti
televisive private.
Interesse da considerarsi in qualche
modo leso dall'esercizio di attività di ripetizione abusivamente esercitato da
TV International Milano.
Va, quindi, ammessa la costituzione
di parte civile di tale federazione in ragione degli interessi collettivi dalla
stessa perseguiti.
2) Sull'eccezione di incompetenza
territoriale sollevata dalla difesa dell'imputato in considerazione del fatto
che la ripetizione del programma di Telemontecarlo avviene attraverso una
centralina e attraverso alcuni impianti situati in mandamento pretorili diversi
da quello di questo ufficio giudiziario, rilevasi che, come documentalmente
provato, parte della diffusione circolare verso il bacino di utenza di Firenze
avviene attraverso un impianto finale di ripetizione dislocato sul Monte Morello
all'interno di questo mandamento pretorile: circostanza che radica la competenza
territoriale di questo pretore.
L'art. 195 d.p.r. 156/73 punisce il
fatto di chiunque eserciti un impianto ripetitore via etere di programmi
televisivi esteri senza avere la prescritta autorizzazione
ministeriale.
Per impianto televisivo deve
ritenersi l'insieme delle apparecchiature di regia, di trasmissione del segnale
in ponte radio e di diffusione circolare (cioè di irradiazione verso gli utenti)
delle trasmissioni. Tale concetto non va confuso con quello di rete di impianti
attraverso la quale una televisione privata può trasmettere in diversi ambiti
locali, poiché a ciascun ripetitore corrisponde un diverso impianto. In altre
parole, una stessa emittente su ambito nazionale dei programmi televisivi
stranieri di Telemontecarlo risponderà del reato contestato tante volte quanti
sono i singoli bacini di utenza asserviti con impianti ripetitori idonei alla
diffusione circolare delle trasmissioni in ciascun ambito
locale.
Pertanto, appare determinata la
competenza del Pretore di Firenze a giudicare del reato di cui all'art. 195 cod.
postale per quanto riguarda il bacino di utenza fiorentino asservito tramite il
canale 33 dall'impianto situato su Monte Morello, restando nello stesso fatto
assorbito tutto il meccanismo di ripetizione attraverso il quale il segnale
viene captato dall'emittente straniera e trasferito all'impianto di cui
trattasi.
L'esercizio dell’attività di
ripetizione di programmi televisivi esteri è subordinato ad autorizzazione
amministrativa ai sensi dell'art. 38 L. 103/75 il quale stabilisce che:
«l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente
alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel
territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli
organismi esteri esercenti servizi pubblici di radio diffusione nei rispettivi
paesi... sono assoggettate a preventiva autorizzazione del ministero delle
pp.tt. cui spetta coordinare tutti i sistemi di radio comunicazione... ed in
particolare l'assegnazione delle frequenze di funzionamento degli impianti. Tali
impianti comunque non debbono interferire... con gli altri servizi di
telecomunicazione».
Da tale norma si evince chiaramente
che la legittimità dell'esercizio dell'attività di ripetizione dei programmi
televisivi esteri è subordinata: a) alla previa autorizzazione ministeriale; b)
al previo parere positivo delle amministrazioni dell'interno, degli esteri e
della difesa; c)alla previa concessione della frequenza di servizio; d) alla
diffusione integrale (quindi: senza tagli, aggiunte o sostituzioni) e
contemporanea (quindi: non differita) ed esclusiva (quindi: non promiscua a
trasmissioni televisive private locali) di programmi
esteri.
L'esercizio non autorizzato di
impianti ripetitori di programmi televisivi esteri è specificamente sanzionato
penalmente dal 2° comma dell'art. 195 t.u. come modificato dall'art. 45 l.
103/75, in forza del quale si applicano le sanzioni dell'arresto e dell'ammenda
nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto ripetitore via etere
di programmi sonori e televisivi esteri senza avere la prescritta
autorizzazione.
Ritiene il giudicante che la
ripetizione dei programmi di Telemontecarlo effettuata da TV International
Milano, quantunque sia stata svolta in ambito locale e alternativamente alla
diffusione di programmazioni private attraverso impianti eserciti
promiscuamente, debba considerarsi soggetta ad autorizzazione ministeriale ai
sensi dell'art. 38 citato.
La particolare disciplina dettata da
tale norma deve considerarsi eccezionale nel sistema delle comunicazioni
televisive posto dalla 1. 103/75, in quanto derogatoria al principio del
monopolio statale dei servizi di telecomunicazione. La successiva
liberalizzazione degli impianti privati di diffusione televisiva via etere
conseguente alla sentenza n. 202/76 della Corte costituzionale non ha intaccato
la disciplina della ripetizione dei programmi esteri che è tuttora
concettualmente distinta da quella delle emittenti private (cfr. Corte cost. 13
luglio 1984, n. 237, id., 1984, I, 2049, e 5 febbraio 1986, n. 35, § 7, id.,
1986, I, 605).
Premesso, quindi, che la disciplina
delle ripetizioni di trasmissioni estere è del tutto autonoma da quella vigente
per le televisioni private locali e che il regime delle prime è tuttora quello
della preventiva autorizzazione, occorre precisare che, a norma del disposto
dell'art. 38 citato, tutti gli esercizi di impianti ripetitori di programmi
esteri sono soggetti ad autorizzazione, attenendo le condizioni previste dalla
norma ai presupposti per il rilascio dell'atto abilitativo e non alla
delimitazione in negativo dei casi per cui è richiesta la
stessa.
Ciò corrisponde alla eccezionalità
della deroga al regime di monopolio statale ravvisabile nella disciplina della
ripetizione delle trasmissioni estere.
Pertanto, la circostanza che la
ripetizione avvenga in ambito locale anziché sull'intero territorio nazionale,
non comporta l'esenzione da autorizzazione (come se si trattasse di una
emittente privata locale); ciò perché presupposto della necessità
dell'autorizzazione è solo quello che la trasmissione straniera venga ripetuta
sul territorio nazionale, locale o generale che sia.
Parimenti, l'assoggettamento
all’autorizzazione dell'esercizio di impianti destinati esclusivamente alla
ricezione e alla contemporanea ed integrale diffusione via etere dei programmi
televisivi stranieri non integra una disciplina in base alla quale sono
esplicitamente esentate da autorizzazione le ripetizioni effettuate
promiscuamente a trasmissioni nazionali private (cioè non esclusive), in
differita (cioè non in contemporanea) o parziali (cioè non integrali), ma
evidenzia il principio che tali ripetizioni sono assolutamente vietate e non
autorizzabili se associate ad altre trasmissioni private, se eseguite in
differita o non integralmente.
In altre parole, la circostanza che
determinati impianti siano esercitati promiscuamente per la ripetizione di
programmi stranieri e per la diffusione di programmi privati - e non
esclusivamente per la prima attività - non connota una situazione di esenzione
da concessione, ma una situazione di non autorizzabilità.
Ciò perché, pure a seguito della
liberalizzazione delle emittenti private in ambito locale, il regime ordinario è
quello dei monopolio statale (art. 1 cod. postale) e del connesso relativo
divieto - se non a certe condizioni - all'esercizio di servizi di
telecomunicazioni private estere o nazionali.
Né deve fuorviare l'interprete
l'attuale situazione di totale libertà di esercizio di impianti locali di
diffusione televisiva via etere, venutasi a creare a seguito della sentenza n.
202/76 della Corte costituzionale con sovvertimento del precedente regime di
assoluta esclusione, poiché tale situazione - che la stessa corte ha definito
transitoria ed anomala (sent. 237/84) - è in attesa di disciplina legislativa
che indichi le condizioni e le modalità necessarie per il rilascio
dell'autorizzazione. Con la conseguenza che (ora per le emittenti estere, domani
anche per quelle private locali) il difetto dei presupposti per l'autorizzazione
non riporta la situazione ad un regime di totale libertà, ma ad un regime di
divieto.
Né è ipotizzabile la trasmigrazione
concettuale di una emittente ripetitrice di programmi esteri dall'apposito
regime per essa predisposto al regime anomalo vigente transitoriamente per le
televisioni private sol perché essa operi in ambito locale. Le due categorie di
impianti televisivi (alias di imprese esercenti) sono concettualmente ben
definite e delimitate.
A norma dell'art. 1 d.p.r. 156/73
modificato dall'art. 45 l. 103/75, l'etere giuridico per quanto riguarda le
comunicazioni televisive, è composto: 1) dai servizi di telecomunicazioni
riservati alla concessionaria statale RAI (1° comma); 2) dagli impianti
ripetitori privati di programmi televisivi nazionali od esteri (2° comma, lett.
a); dagli impianti locali di diffusione televisiva privata via cavo, ai quali va
aggiunta la categoria di quelli via etere, introdotta dalla citata sentenza
202/76 della Corte costituzionale, prima assolutamente
vietata.
Tali categorie devono tenersi
giuridicamente distinte e non sono confondibili l'una con
l'altra.
Né vale a ricondurre il caso
specifico in esame sotto la più favorevole disciplina prevista attualmente per
le televisioni private in ambito locale il fatto che la ripetizione di
Telemontecarlo su Firenze avvenga su impianti già censiti precedentemente da
altra emittente locale dalla quale furono poi acquistati. L'infondatezza
dell'argomento secondo cui il censimento di cui all'art. 4 l. 4 febbraio 1985 n.
10 avrebbe l'effetto di rendere legittimi tutti gli impianti censiti, ivi
compresi quelli di ripetizione di trasmissioni estere, emerge dalla distinzione
effettuata dalla stessa legge tra gli effetti del censimento di cui all'art. 4 e
l'efficacia legittimante di cui all'art. 3, come si evince dal fatto che l'art.
3 legittima gli impianti delle sole emittenti televisive private già in funzione
alla data del 1° ottobre 1984, mentre l'art. 4 dispone il censimento degli
impianti esercitati alla data del 6 dicembre 1984.
D'altronde, i principi sopra
enunciati sono contenuti nella sentenza n. 34749/86 (Barsanti, id., 1987, II,
137) con cui la Corte di cassazione ha deciso sull'incidente relativo al
sequestro degli impianti televisivi di Telemontecarlo. In tale sentenza la corte
ha ritenuto: «che l'ottenimento dell'autorizzazione è regolamentato dagli art.
38 ss. l. 103/75, i quali ne indicano prescrizioni e modalità tutte in vigore
come recentemente confermato dalla Corte costituzionale con sentenza 35/86);
l'organo competente al rilascio ed i ministeri (difesa, esteri, interni) di cui
è richiesto il parere favorevole. E’ evidente la funzione giuridica del citato
art. 38: consiste nel riservare ai detti ministeri, attraverso l'espressione del
parere, un giudizio discrezionale sull'opportunità di reirradiare in Italia
programmi provenienti dall'estero, opportunità che può essere di varia natura,
politica od etica.
«Pertanto, l’espressione ‘destinati esclusivamente' non può intendersi nel senso che solo gli impianti che ritrasmettono esclusivamente programmi provenienti dall’estero debbano essere muniti di autorizzazione, rimanendone esclusi gli impianti a trasmissione mista,... perché ciò eluderebbe la funzione stessa della norma.. (omissis).
«L'interpretazione corretta di
quella espressione si riferisce all'esigenza che l'impianto destinato alla
diffusione di programmi esteri debba essere utilizzato esclusivamente
all'irradiazione di quei programmi.
In definitiva, l'esercizio di
impianti ripetitori via etere di trasmissioni estere era originariamente ed è
tuttora soggetto a preventiva autorizzazione quale che sia l'ambito territoriale
da asservire e quali che siano le modalità in cui avviene in concreto la
reirradiazione. In difetto delle condizioni richieste dall'art.
38
l. 103/75 per il rilascio
dell’autorizzazione (esclusiva ed integrale reirradiazione di programmi esteri
in contemporanea) non vige un regime di esenzione da autorizzazione ma un regime
di assoluto divieto, ricadendosi residualmente nell'ambito del monopolio statale
che caratterizza il nostro sistema delle
telecomunicazioni.
Né dalla normativa speciale dettata
dalla legge per le ripetizioni delle trasmissioni estere può pretendersi passare
in via analogica alla disciplina attuale di completa libertà vigente per le
televisioni private locali, trattandosi di discipline autonome e parallele
costituenti regimi derogatori al sistema generale basato sul monopolio statale
delle telecomunicazioni.
In tale situazione normativa il
comportamento, ascritto all'imputato integra l'elemento materiale del reato
contestatogli posto che TV International Milano ha esercitato in Firenze un
impianto di ripetizione di Telemontecarlo senza preventiva autorizzazione del
ministero delle poste e telecomunicazioni e versa di fatto in una situazione di
apparente non autorizzabilità perchè l'esercizio degli impianti avviene
promiscuamente con le trasmissioni di altra emittente privata in violazione del
divieto stabilito dall'art. 40 l. 103/75.
Sotto l'aspetto soggettivo,
trattandosi di ipotesi contravvenzionale, il reato appare integrato sotto il
profilo della colpa e, più in particolare, della negligenza, posto che
l'imputato non solo attivò ed esercì gli impianti senza la necessaria
autorizzazione ma non si attivò nemmeno per richiederla.
Né può ipotizzarsi nel caso concreto
la scriminante della buona fede conseguente ad un comportamento positivo
dell'amministrazione idoneo ad indurre in errore l'agente sulla necessità
dell'autorizzazione per l'attività svolta.
Se è vero che il ministero delle
poste e telecomunicazioni persistentemente non provvede sulle richieste di
autorizzazioni per la ripetizione di Telemontecarlo per asserite difficoltà
tecniche, ben può l'interessato ricorrere contro il silenzio rifiuto avanti alla
giustizia amministrativa, ma non può comportarsi scientemente come se fosse
legittimato a violare la legge, attivando reiteratamente ripetitori senza la
prescritta autorizzazione.
La problematica è nota: o si verte
in situazione di errore di diritto indotto da comportamento univoco
dell'amministrazione o l'errore è inescusabile ai sensi dell'art. 5
c.p.
Nella fattispecie non ricorre la
prima ipotesi in quanto il non luogo a provvedere comunicato dal ministero
pp.tt. non è equivalente ad implicito parere circa la possibilità di gestire
degli impianti senza autorizzazione ma è sintomatico soltanto di una attuale
impossibilità tecnica dell'amministrazione a provvedere.
Comportamento univoco per fatti
concludenti dal quale non può ricavarsi un tacito consenso all'esercizio di
fatto della ripetizione delle trasmissioni estere ma solo un (preoccupante)
impedimento della p.a. a provvedere.
Ciò che consiglia la trasmissione di
copia degli atti al Pretore di Roma onde valuti l'opportunità di procedere
penalmente contro i responsabili del ministero p.p. tt. per omissione continuata
in atti d'ufficio.
Per quanto sopra, Barsanti William,
soggetto attraverso il quale la società T.V.I. Milano ha concretamente operato
nell'esercitare l'impianto ripetitore di Telemontecarlo secondo quanto dallo
stesso ammesso, va dichiarato colpevole del reato ascrittogli, concessegli le
attenuanti generiche in considerazioni del leale comportamento processuale
tenuto.
Visti i criteri di cui all'art. 133
c.p., pena equa da irrogare appare quella di mesi due di arresto e di lire
1.000.000 di ammenda.
Nulla osta alla concessione dei
doppi benefici di legge. In considerazione del fatto che nel corso del
dibattimento la difesa dell'imputato ha prodotto documentazione attestante
l’avvenuta richiesta di autorizzazione al ministero pp.tt. e che la pratica è in
corso d’istruzione e ostando ragioni processuali per disporre sequestro degli
impianti in considerazione della pendenza avanti al Tribunale di Firenze del
giudizio di riesame del sequestro a suo tempo disposto, non v'è luogo a disporre
sequestro e confisca dei ripetitori come richiesto dalla difesa di parte
civile.
Alla dichiarazione di responsabilità
penale consegue, quale conseguenza civile del reato, la condanna al risarcimento
dei danni sofferti dalla FTP.
Ciò dietro la considerazione che le
ripetizioni di trasmissioni estere senza autorizzazione, alterando i già precari
equilibri dei sistema radiotelevisivo, ledono quel generale interesse alla
regolarità globale delle, telediffusioni in ambito locale la cui tutela rientra
tra gli scopi sociali perseguiti dalla federazione tra le televisioni private
nell'interesse collettivo degli associati. Giova concedere provvisionale che si
liquida in via equitativa nella misura simbolica di lire
1.000.000.
Alla condanna seguono le spese di costituzione e di difesa di parte civile che si liquidano nella misura di lire 1.000.000.